giovedì 13 febbraio 2020

TSO nei CPR

Morire dentro. Trattamenti sanitari obbligatori (T.S.O.) e diritti della persona migrante

di Fulvio Vassallo Paleologo / fonte https://www.a-dif.org
Appare sempre più evidente come per effetto del decreto sicurezza n.113 del 2018, poi convertito nella legge n.132 dello stesso anno, a seguito dell’abolizione della protezione umanitaria un numero crescente di persone migranti ha perso uno status di soggiorno regolare ed il diritto all’accoglienza. Una situazione che sta producendo esclusione e disperazione. Una restrizione criminogena delle possibilità di regolarizzazione delle persone che dopo essere state soccorse in mare venivano accolte in Italia ed avevano accesso alla procedura per il riconoscimento di una qualche forma di protezione, con criteri sempre più restrittivi introdotti per via amministrativa, a partire dalla Circolare del Ministero dell’interno del 4 luglio 2018 e dai conseguenti provvedimenti adottati dalle Commissioni territoriali, dalle questure e dalle prefetture.
La rimodulazione dei rapporti di appalto per la gestione dei diversi centri di accoglienza ( SPRAR, CAS, CARA) e dei centri di detenzione (CPR), per effetto dei nuovi capitolati imposti dal ministero dell’interno, ha ridotto ovunque i livelli dell’assistenza , della mediazione e del supporto psicologico. Mentre le prassi delle forze di polizia diventavano sempre più violente, anche a fronte del diffondersi delle proteste e di una crescente sofferenza psichica delle persone private di qualunque prospettiva di integrazione o condannate a vita, alla clandestinità, se non ad una serie di rimpatri forzati.
Il circuito carcere-centri di detenzione ha aggravato la condizione di molti detenuti che dopo la liberazione si sono ritrovati a scontare una “doppia pena”, con tempi di trattenimento sempre più lunghi nei centri di detenzione ( fino a sei mesi ed oltre). Per coloro che vengono riportati in carcere, per reati collegati alle iniziative di protesta, dopo essere stati alcuni mesi nei centri di detenzione con lo spauracchio del rimpatrio, si tratta spesso della fine di qulasiasi prospetiva di vita. La disperazione è dilagata ovunque, nei centri di accoglienza come nei centri per i rimpatri (CPR), e per sedare le proteste sempre più frequenti si è fatto ricorso a pestaggi ed a un uso violento della contenzione fisica, talvolta a trattamenti psichiatrici, che hanno accresciuto le tensioni ed il disagio psicofisico. Particolarmente grave la situazione dei soggetti più vulnerabili, come gli ex tossicodipendenti, le persone gravemente malate, i minori, le giovani donne, spesso neomaggiorenni, con prole ed esposte al rischio di tratta o di sfruttamento. Si è arrivati al punto che la Svizzera ha disposto la sospensione di un trasferimento forzato in Italia di una richiedente asilo, previsto dal Regolamento Dublino III, perchè si doveva verificare preliminarmente se il sistema di accoglienza italiano, dopo i decreti sicurezza, garantisse ancora livelli di accoglienza conformi agli standard europei. E’ ovunque in corso un processo di criminalizzazione e di ghettizzazione dei migranti attualmente presenti nel sistema di accoglienza in Italia, con uscite sempre più frequenti verso l’accoglienza informale.
Nei centri di accoglienza, e di detenzione, si è diffuso il ricorso a farmaci ansiolitici per affrontare qualunque forma di insofferenza verso la privazione della libertà personale o verso la negazione di una qualsiasi capacità di autodeterminazione.

Sono sempre più numerose le segnalazioni di persone migranti con un grave disagio psichico che vengono sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.), un fenomeno noto da anni, ma che oggi sta assumendo una frequenza preoccupante. Anche nei centri di accoglienza si rileva un ricorso sempre più frequente a psicofarmaci che talora si combinano con droghe leggere. Un problema di cui nessuno parla, ma che sta assumendo dimensioni preoccupanti proprio a partire dall’abolizione della protezione umanitaria e dai provvedimenti di diniego, e quindi dalla prospettiva di esclusione dal sistema di accoglienza, che molti ragazzi, spesso neomaggiorenni, stanno subendo.
Si tratta di persone che apprendono , dopo anni di attesa, che è stato negato loro il riconoscimento di un qualsiasi status di protezione, o che vengono espulse dal sistema di accoglienza per provevdimento del prefetto, magari per minime inosservanze dei regolamenti interni, altre volte si tratta di richiedenti asilo o di vittime di tratta che rimangono all’interno del sistema adi accoglienza, o che se ne allontanano, alle quali viene negata la possibilità di ricongiungimento familiare o che rischiano di perdere i figli minori, che possono finire in affidamento o in adozione.
Sia fuori, che all’interno dei centri per stranieri , le proteste più gravi o i comportamenti ritenuti devianti vengono talora assimilati alla malattia mentale ed affrontati con misure limitative della libertà personale senza fare prima ricorso a strumenti non violenti per affrontare il disagio psichico.
In diversi casi l’uso eccessivo di farmaci, magari richiesti dagli stessi immigrati e gestiti al di fuori di qualsiasi protocollo da personale non specializzato, produce e moltiplica l’insofferenza e determina casi di proteste individuali o collettive che si concludono con l’intervento delle forze dell’ordine e con l’apertura di procedimenti penali, anche a fronte della portata sempre più ampia che si attribuisce ai reati di resistenza e lesione, se commessi in danno di agenti di polizia.
Sull’utilizzo ordinario dei psicofarmaci e del TSO come modalità individualizzata di repressione delle proteste nessuno parla, mentre le persone interessate sono spesso private della possibilità di difendere i propri diritti davanti ad un giudice. Chi viene legato mani e piedi ad un letto in una stanza con le sbarre alle finestre non ha molte occasioni di contattare un difensore o una associazione, soprattutto se riceve dosi massicce di psicofarmaci. Anche quando ci si potrebbe rendere conto che la persona non soffre di problemi psichiatrici, il tratttamento sanitario obbligatorio rischia di diventare uno strumento individualizzato a fine punitivo se non preventivo, per dissuadere le persone che sono più agitate da qualunque ulteriore azione di protesta, Una prassi che rischia di ledere l’integrità fisica, la dignità umana e di creare danni, anche mentali, irreversibili. Con gravi risvolti sul versante dei procedimenti penali che si possono innescare, ovviamente solo nei confronti delle vittime del T.S.O.
La questione dei trattamenti sanitari obbligatori che sempre più spesso si rivolgono verso persone migranti che non sono affette da malattia mentale, ma che si trovano in condizioni di forte disagio per ragioni obiettive ed esterne alla loro sfera di autodeterminazione, si deve agganciare alle garanzie che sono previste dalla legge e dalla Costituzione in materia di diritto all’integrità psico-fisica, di diritto alla salute e alla libertà personale. I problemi della contenzione fisica, ambientale e indotta da farmaci si intrecciano infatti sempre più spesso.
Si dovrà tenere pure conto dell’evoluzione delle normative sovranazionali e degli orientamenti delle corti internazionali, a partire dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo, verso la quale, in ultima istanza, rimane possibile comunque rivolgersi per denunciare i casi più gravi di abuso di T.S.O.
Il T.S.O. già introdotto dalla legge Basaglia ( n.180 del 1978) e poi previsto dagli articoli 33-35 della legge 833 del 1978, può essere disposto per persone che, pur non risultando affette da malattia mentale, presentino ” alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici” e può essere disposto solo nei limiti delle condizioni previste dalla legge ed attuato in presidi pubblici, salvo il diritto del paziente di comunicare “con chi ritenga opportuno”. Le “alterazioni psichiche” devono avere quei caratteri di straordinarietà ed urgenza che permettano una limitazione della libertà personale in base ai rigidi parametri dettati dall’art. 13 della Costituzione, che prevede a tale riguardo la necessità di una convalida da parte dell’autorità giurisdizionale entro un breve tasso di tempo (48 ore). Il T.S.O. può essere disposto soltanto qualora non sia possibile fare ricorso ad altri mezzi per affrontare le “alterazioni psichiche” della persona e non può tradursi in comportamenti contrari alla dignità della persona o in trattamenti inumani o degradanti, vietati dall’art. 3 della Convenzione europea a salvaguardia dei diritti dell’Uomo e dall’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
In ogni caso l’applicazione del T.S.O. deve essere preceduta da attività “rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione della persona” ( così espressamente l’art. 33 c.5 della legge 833 del 1978. Per la validità del trattamento sanitario obbligatorio occorre una doppia motivazione fornita dal medico proponente e dal medico della struttura pubblica , con un provvedimento del Sindaco ( nella prassi di un assessore o di un funzionario dei servizi sociali) nella veste di autorità sanitaria locale.
Nei limiti dell’art. 13 della Costituzione il provvedimento limitativo della libertà personale che stabilisce il ricovero forzato della persona va notificato al giudice entro 48 ore che dovrà convalidarlo ( o non convalidarlo), anche sull’eventuale base di una audizione dell’interessato. entro le sucecssive 48 ore. La misura del T.S.O. puà essere modificata o rvocata su ricorso di “chiunque” e contro la convalida del provvedimento è possibile fare ricorso al Tribunale, sempre in base all’art. 35 della legge 833/1978. Queste le garanzie sulla carta.
Nei fatti il trattamento sanitario obbligatorio porta all’isolamento della persona migrante che lo subisce, spesso priva di qualunque supporto familiare o amicale, e tiene conto soltanto degli aspetti sanitari e farmacologico senza affrontare, e talora senza neppure conoscere le problematiche che hanno determinato quella “alterazione psichica” che ne ha comportato l’adozione. La proroga del trattamento ed il ricovero coatto sono spesso una conseguenza dell’aggravamento di un disagio mentale, piuttosto che un metodo per risolverlo o superarlo. Nè è garantita una effettiva possibilità di audizione dell’interessato da parte del gudice che decide sulla convalida della misura. Il paziente rimane spesso all’oscuro di quanto gli sta succedendo, ne comprende addirittura la durata di un trattamento in quanto non gli viene notificato alcun provvedimento nè ha strumenti per comprendere le ragioni delle eventuali proproghe o per proporre eventuali ricorsi. Per non parlare dei livelli di professionalità delle persone che per conto dell’ente locale (Sindaco) sono chiamati a decidere su materie in cui non sempre hanno le sufficenti competenze.
Appare anche assai dubbia l’esclusione di una assistenza tecnica obbligatoria da parte di un avvocato, in quanto l’art. 35 c. 10 della legge n.833 del 1978, nei ricorsi relativi al T.S.O. prevede che “le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore”, anche se possono “farsi rappresentare da persona muita di mandato”, con il rischio di un pregiudizio alla garanzia di una difesa effettiva ( art. 24 della Costituzione).
Le normative e le decisioni giurisprudenziali a livello internazionale, dall Convenzione di Oviedo del Consiglio di Europa, adottata nel 1997, fino a decisioni della Corte Europea dei diritti dell’Uomo riaffermano un ruolo effettivo del controllo giurisdizionale, con un potere dovere del giudice di ascoltare la persona interessata e di nominare eventualmente un suo consulente tecnico, ribadendo anche i caratteri di eccezionalità ed urgenza del T.S.O. ( si veda in particolare la sentenza della CEDU del 2013 relativa al caso Patience Azenabor contro Italia, che riguardava proprio una cittadina nigeriana per ipotizzato “comportamento delirante”. In questo caso l’Italia ha evitato una condanna perchè la paziente, dopo un breve periodo di T.S.O aveva accettato di prestare il consenso alla degenza e dunque il TSO era stato revocato. Nella pratica si verifica però che il consenso alla degenza volontaria viene fornito a pochissimo tempo di distanza dal momento nel quale è stato disposto il trattamento sanitario obbligatorio ed il paziente ha fatto ingresso nella struttura ospedaliera, e soprattutto, che la persona rimane in un regime di totale limitazione della libertà personale, a porte chiuse, anche se ha firmato una dichiarazione con la quale accetta volontariamente il trattamento sanitario. Qualora venga accertata tale situazione si potrebbe procedere nei confronti dei responsabili per il reato di abuso di ufficio, o per altri più gravi reati, che fossero configurabili rispetto alle circostanze di fatto.
Il trattamento sanitario obbligatorio è ammesso infatti solo in casi particolari, e nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, dai diritti alla libertà personale ed alla libertà di crcolazione, fino ai diritti alla salute e di difesa. Si vede purtroppo come il T.S.O. possa sfociare in gravi lesioni e condurre anche a tentativi di suicidio. Nel caso delle persone migranti anche la prospettiva reiterata di un T.S.O. conduce a vere e proprie fughe e ad una “clandestinizzazione”, che a sua volta aggrava le condizioni di disagio psichico e può avere gravi ripercussioni anche sotto il profilo penale. Rimangono particolarmente esposti i minori non accompagnati, le giovani donne con prole e tutti coloro che nel corso del loro viaggio verso l’Italia hanno subito torture o altri trattamenti inumani o degradanti, la cui memoria può ritornare bruciante quando si viene sottoposti a trattamenti medici forzati.
Occorrerebbe una riforma legislativa del trattamento sanitario obbligatorio che riducesse i livelli di discrezionalità consentiti attualmente ad operatori privi delle necessarie competenze e sottratti ad un effettivo controllo giurisdizionale. Così come sarebbe necessaria, a monte, l’abrogazione dei cd. “decreti sicurezza”. Ma i tempi saranno sicuramente lunghi e gli esiti di un qualsiasi processo legislativo in sede parlamentare appaiono ad oggi assai incerti, a fronte del prevalere delle spinte autoritarie e securitarie sui principi fondamentali che la Costituzione stabilisce a favore della persona umana. Una serie di interventi in via amministrativa, con direttive e circolari, e magari la garanzia della presenza di personale specializzato e di modalità organizzative maggiormente rispettose della dignità della persona, anche per quanto riguarda i centri per stranieri e le relative procedure di accoglienza/trattenimento, potrebbero almeno evitare che la situazione degeneri ulteriormente. Tutti i centri di accoglienza/detenzione per stranieri vanno aperti alle associazioni indipendenti ed alla società civile, con l’ingresso di giornalisti ed esperti che documentino le condizioni di trattenimento e di assistenza. Se si rispetta la legge ed i regolamenti non si vede cosa si debba nascondere, magari invocando la “privacy” delle persone trattenute.
Nella prassi, occorre aumentare la percezione collettiva del fenomeno del T.S.O, moltiplicare le azioni di denuncia, anche in modo da implementare un vero e proprio monitoraggio sui casi di trattamenti sanitari obbligatori applicati alle persone migranti, e rafforzare le reti di difesa, per non lasciare in un doppio “isolamento” le persone che ne sono destinatarie.

LEGGE n.833 del 1978
ART. 33. (Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e obbligatori).
Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari.
Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall’autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l’articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.
Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati dai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e, ove, necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato. L’unità sanitaria locale opera per ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando le iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti organici tra servizi e comunità.
Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio, l’infermo ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.
Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio.
Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.
ART. 35. (Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale).
Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, da emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all’articolo 34, quarto comma, corredato dalla proposta medica motivata di cui all’articolo 33, terzo comma, e dalla suddetta convalida deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.
Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.
Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell’infermo, ne va data comunicazione al sindaco di questo ultimo comune, nonché al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune di residenza. Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero dell’interno, e al consolato competente, tramite il prefetto.
Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico della unità sanitaria locale è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso.
Il sanitario di cui al comma precedente è tenuto a comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato che in continuità di degenza, la cessazione delle condizioni che richiedono l’obbligo del trattamento sanitario; comunica altresì la eventuale sopravvenuta impossibilità a proseguire il trattamento stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione del sanitario, ne dà notizia al giudice tutelare.
Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta i provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio dell’infermo.
La omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto comma del presente articolo determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio.
Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare.
Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del presente articolo, il sindaco può proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio.
Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso può essere presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Il presidente del tribunale fissa l’udienza di comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, è notificato alle parti nonché al pubblico ministero.
Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l’udienza di comparizione.
Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede entro dieci giorni.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo avere assunto le informazioni e raccolto le prove disposte di ufficio o richieste dalle parti.
I ricorsi ed i successivi provvedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione del processo non è soggetta a registrazione.

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