sabato 30 marzo 2013

venerdì 29 marzo 2013

L’EX PRESIDENTE DEL DSM SI SCUSA PER AVER CREATO “FALSE EPIDEMIE”
Allen Frances presiedette al DSM-IV, rilasciato nel 1994. Ammette ora che si trattò di un errore enorme il quale portò a diagnosticare malattie mentali in persone del tutto sane. Il DSM-IV “… involontariamente contribuì a tre false epidemie – il disturbo da deficit dell’attenzione, l’autismo e il disturbo bipolare infantile”, scrive Allen in un pezzo del Los Angeles Times.
Egli continua dicendo:
La prima bozza della prossima edizione del DSM (già uscito ndr)… è piena di suggerimenti che moltiplicheranno i nostri errori ed estenderanno drammaticamente la portata della psichiatria nel dominio sempre più piccolo della normalità. Questa monopolizzazione della normalità potrebbe potenzialmente creare decine di milioni di innocenti scambiati per dei malati mentali.
Tutti questi disturbi fabbricati, naturalmente, si traducono in un certo numero di falsi positivi. Come Allen scrive:
La “sindrome da rischio di psicosi” avrebbe utilizzato la presenza di pensieri strani per prevedere un futuro episodio psicotico. La previsione, però, risulterebbe sbagliata almeno tre volte su quattro – in questo modo molti ragazzi riceverebbero, erroneamente, farmaci che causerebbero loro un enorme aumento di peso, il diabete e un’aspettativa di vita ridotta.
Ma questo è il punto di psichiatria: prescrivere farmaci a persone che non ne hanno bisogno.

martedì 26 marzo 2013

L'aforisma del giorno

"Forse oggi l'obiettivo principale non è di scoprire cosa siamo, ma piuttosto di rifiutare quello che siamo. Dobbiamo immaginare e costruire quello che potremmo diventare."

 Michel Foucault

 

Veronika

mercoledì 20 marzo 2013

Bambini autistici meno aggressivi e più socievoli se c'è un cane

E' vero, noi ci occupiamo soprattutto di T.S.O. e antipsichiatria, ma non credo che notizie di questo tipo debbano essere tralasciate.
Innanzitutto perchè il discorso fatto sull'autismo potrebbe essere riportato pari pari al disagio mentale. Se la compagnia degli animali diminuisce ansia, stress e aggressività, allora forse si possono diminuire (eliminare?) gli psicofarmaci che in teoria dovrebbero tenere sotto controllo questi aspetti della persona. Inoltre, è un modo per poter dare qualche alternativa positiva e non arroccarci nelle sole posizioni di critica.

Se qualcuno ha altro materiale di questo tipo o degli approfondimenti, credo che tutto il collettivo sarebbe molto lieto di leggerli.
Eccovi ora l'articolo del Corriere della sera del 10 marzo 2013.

Buona lettura.
Veronika

STUDIO dell'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Bambini autistici meno aggressivi
e più socievoli se c'è un cane

L'interazione con l'animale farebbe diminuire i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress. «Va esaminato caso per caso»

 MILANO - L’interazione con un cane può aiutare i bambini con disturbi dello spettro autistico ad essere più socievoli e meno ansiosi o aggressivi. Lo evidenzia uno studio italiano, pubblicato sul Journal of Alternative and Complementary Medicine. Un gruppo di ricercatori dell’Istituto Superiore di Sanità, coordinato da Francesca Cirulli ed Enrico Alleva, ha passato in rassegna sei pubblicazioni scientifiche sugli effetti dell’introduzione di un cane da assistenza (addestrato, per esempio, per accompagnare non vedenti) in una famiglia con bambino autistico. Ebbene, secondo le conclusioni di alcuni degli studi esaminati l’interazione col cane farebbe diminuire l’ansia, l’aggressività e gli scatti emotivi dei bambini, mentre altre indagini, focalizzate sui parametri fisiologici, hanno evidenziato una riduzione dei livelli di cortisolo, l’ormone dello stress, in seguito all’introduzione del cane e, al contrario, un suo aumento quando l’animale veniva allontanato.

IPOTESI SCIENTIFICHE - Risultati analoghi sono stati ottenuti con i cani impiegati in attività individuali con un terapista: in loro presenza, i bambini con diagnosi di autismo, parlavano più spesso col cane e del cane e inoltre avevano minori manifestazioni ossessive e aggressive, aumentavano i loro gesti affettuosi e gli atteggiamenti socievoli, e sorridevano di più.
I cani come possibile "co-terapia", dunque? «I risultati sono incoraggianti - afferma una delle coordinatrici dello studio, Francesca Cirulli -. Per ora possiamo parlare di ipotesi scientifiche, che vanno validate dal confronto coi cosiddetti gruppi di controllo. Saranno necessari altri studi con campioni più ampi; i disordini dello spettro autistico, poi, sono eterogenei per cui non si può generalizzare, ma occorre esaminare caso per caso. Non a tutti i bambini, inoltre, piacciono i cani».
FONTE DI SOCIALIZZAZIONE - Ma come essere sicuri che l’interazione col cane sia positiva? «L’animale - sottolinea Cirulli - va scelto con l’aiuto del medico o di chi sostiene psicologicamente il bambino ma anche di allevatori o istruttori cinofili che sanno dare consigli sulla razza più indicata. Per esempio, un bambino particolarmente aggressivo avrà bisogno di un cane in grado di tollerare delle manipolazioni inappropriate, senza dimenticare la necessità di preservare il benessere dell’animale ed evitare che sia oggetto di maltrattamenti». Dagli studi analizzati dai ricercatori emerge, poi, che l’interazione del bambino col cane può dare un senso di maggiore sicurezza ai genitori. Le famiglie spesso si isolano perché gli altri considerano il loro bambino "diverso" - commenta la ricercatrice dell’Istituto Superiore di Sanità -. Il cane, invece, può diventare fonte di socializzazione: quando s’interagisce con altre persone, queste spostano l’attenzione sull’animale che quindi può fungere da catalizzatore sociale. Inoltre, il cane potrebbe essere di aiuto in esercizi che sollecitano la comunicazione del ragazzo anche quando, per esempio, ha solo disordini di apprendimento o del comportamento».
Maria Giovanna Faiella
10 marzo 2013

domenica 10 marzo 2013

Come difendere i propri diritti in un T.S.O.




Il T.S.O. (Trattamento Sanitario Obbligatorio) è un provvedimento emanato dal Sindaco che dispone che una persona sia sottoposta a cure psichiatriche contro la sua volontà, normalmente attraverso il ricovero presso i reparti di psichiatria degli ospedali generali (SPDC - Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura).



In alcune zone del nostro paese è uso consolidato attuare il TSO, oltre che nei reparti psichiatrici, anche presso il domicilio della persona. Ma in linea generale e nella stragrande maggioranza dei casi, il provvedimento di TSO si risolve nell'accompagnamento coatto, tramite i vigili urbani, presso i reparti psichiatrici.

La legge regola due istituti di coercizione: l'A.S.O. (accertamento sanitario obbligatorio) e il T.S.O. (trattamento sanitario obbligatorio).

Il Sindaco può emanare l'ordinanza di TSO nei confronti di un libero cittadino solo in presenza di due certificazioni mediche che attestino che:
1. la persona si trova in una situazione di alterazione tale da necessitare urgenti interventi terapeutici;                                                                                 
2. gli interventi proposti vengono rifiutati;                                                       
3. non è possibile adottare tempestive misure extraospedaliere.

Le tre condizioni di cui sopra devono essere presenti contemporaneamente e devono essere certificate da un primo medico (che può essere il medico di famiglia, ma anche un qualsiasi esercente la professione medica) e convalidate da un secondo medico che deve appartenere alla struttura pubblica. La legge non prevede che i due medici debbano essere psichiatri.

Le certificazioni oltre a contenere l'attestazione delle condizioni che giustificano la proposta di TSO, devono essere motivate nella situazione concreta. In altre parole non dovrebbero essere ammesse certificazioni che si limitano alla mera enunciazione delle tre condizioni, né tantomeno prestampati. Così come non dovrebbero essere prese in considerazione certificazioni che si limitano alla sola indicazione della diagnosi. In realtà l'uso di prestampati è una prassi comune accettata dai sindaci e dai giudici tutelari che dovrebbero vigilare sul rispetto delle procedure e delle garanzie previste dalla legge. (Nella sezione sentenze  trovate alcune decisioni della magistratura che ratificano l'obbligo di motivare i TSO in maniera sostanziale e non meramente formale).

Ricevute le certificazioni mediche, il sindaco ha 48 ore per disporre, tramite un'ordinanza, il trattamento sanitario obbligatorio facendo accompagnare la persona dai vigili urbani presso un reparto psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC). In genere il reparto è scelto secondo la disponibilità dei posti, ma in teoria la legge fornisce il diritto alla persona di scegliere il reparto dove essere ricoverati. Va sottolineato comunque che il TSO può essere realizzato solo in questi reparti. Qualsiasi altro ricovero in una qualsiasi altra struttura psichiatrica o sociale, indipendentemente dalle modalità con cui avviene, è da considerarsi sempre ricovero volontario. Nessuno può essere trattenuto contro la sua volontà presso nessuna di queste strutture e, in SPDC, ciò è possibile solo in presenza di un provvedimento di TSO.

Un capitolo importante in questa fase, non ancora approfondito e affrontato dal movimento antipsichiatrico, è quello della notifica del TSO a chi vi è sottoposto. In altre parole, come fa un cittadino a difendersi legalmente rispetto ad un atto di cui non è a conoscenza? E ancora, come si fa a sapere quando si è obbligati alle cure e quando invece abbiamo ogni diritto legale di rifiutarle? In genere le persone si orientano a naso nelle situazioni. Se si è fuori, è la presenza dei vigili urbani che ci fa supporre di essere in TSO; se si è già ricoverati, volontari o meno, ci si fa capire subito che non abbiamo alcun diritto e dobbiamo sottostare alle cure senza avere possibilità di andarcene o di rifiutarle.

La notifica del provvedimento va richiesta nel momento in cui qualcuno ci impone di seguirlo, di assumere una terapia, di entrare in un reparto. In assenza di tale provvedimento, infatti, ogni azione di coazione nei nostri confronti può essere denunciata come reato penale. Restano fuori le situazioni in cui può essere invocato l'art. 56 del codice penale sullo stato di necessità ("non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o d altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo). Negli altri casi possono ravvisarsi gli estremi di violenza privata, sequestro di persona...

Pur se la legge non dispone esplicitamente l'obbligo di tale notifica,  lo stesso è connaturato alla natura stessa del provvedimento. Il TSO infatti è un provvedimento di limitazione della libertà personale (necessita infatti, come vedremo, della convalida dell'autorità giudiziaria) e ha la forma giuridica dell'ordinanza sindacale che, come sappiamo, acquista efficacia in ragione della notifica ai soggetti interessati (si pensi alle ordinanze di sgombero....). Ciononostante non ci risulta che tale obbligo venga soddisfatto da nessuno dei Sindaci italiani che emanano provvedimenti di TSO. Da qui la campagna del Comitato d'Iniziativa Antipsichiatrica che rivendica, fra gli altri, il diritto alla notifica del TSO a chi vi è sottoposto. 

Una volta che il sindaco ha emanato il provvedimento di TSO, e esso ci è stato notificato, possiamo essere condotti presso uno dei reparti di psichiatria (SPDC - servizio psichiatrico diagnosi e cura) funzionanti presso gli ospedali generali. In nessun caso possiamo essere condotti contro la nostra volontà in altre strutture psichiatriche sia pubbliche che private (reparti universitari, comunità alloggio, Comunità etc.).

Il Sindaco ha l'obbligo di inviare il provvedimento di TSO al Giudice Tutelare (entro le 48 ore successive al ricovero) per la necessaria convalida. Il Giudice Tutelare, assunte le informazioni del caso, convalida il provvedimento entro le 48 ore successive. La mancata convalida da parte del Giudice Tutelare del provvedimento fa decadere automaticamente il TSO.

L'esperienza maturata negli anni ci dice che il Giudice Tutelare raramente esercita la sua funzione di controllo sui TSO. In genere si limita ad un controllo "formale", verificando se la documentazione è completa e se sono stati rispettati i tempi di notifica del provvedimento etc. In realtà detto controllo potrebbe avere effetti più incisivi se i Giudici Tutelari esercitassero concretamente i loro poteri di convalida (vedi a proposito la sentenza del pretore di torino).

Una volta ricoverati in TSO presso il servizio psichiatrico i nostri diritti (primo fra tutti quello alla libertà di movimento e di scelta) vengono limitati e siamo obbligati a subire gli interventi degli operatori del reparto.Anche in questa situazione di coazione manteniamo una serie di diritti inalienabili.

1) Possiamo fare ricorso al Sindaco contro il TSO. Questa possibilità, oltre che all'interessato, è allargata a "chiunque vi abbia interesse" (quindi anche amici, familiari, associazioni...). Il Sindaco deve rispondere entro 10 giorni. Fatto paradossale se si pensa che il TSO dura di norma 7 (sette) giorni, eventualmente prorogabili di 7 giorni in 7 giorni. Se presentiamo ricorso entro le 48 ore successive al ricovero, è conveniente mandarne copia al Giudice Tutelare per attivarne l'azione di controllo. In caso di risposta negativa, il ricoverato può presentare richiesta di revoca direttamente al Tribunale, chiedendo al contempo la sospensione immediata del TSO e delegando una persona di sua fiducia per rappresentarlo in giudizio davanti al Tribunale.

2) Seppure non possiamo rifiutare le cure, abbiamo senzaltro diritto di essere informati sulle terapie che ci sono somministrate e di poter scegliere su un ventaglio di proposte diverse. In ogni caso, è conveniente, ove le terapie somministrateci ci risultino particolarmente invasive, presentare al responsabile del reparto una dichiarazione di diffida ai sanitari rispetto alla somministrazione di terapie che si ritengano lesive, chiedendo che venga inserita nella nostra cartella clinica.

3) Anche se ci viene fatto credere il contrario, il TSO non giustifica la contenzione o la violenza fisica ai danni di chi vi è sottoposto. L'uso della forza deve essere sempre legato alle esigenze terapeutiche e non travalicare il rispetto della dignità e dell'integrità fisica della persona. Non è quindi legalmente ammissibile l'uso punitivo della contenzione, le violenze fisiche e verbali degli infermieri, l'essere legati per un periodo superiore a quello necessario alla somministrazione di una terapia... Queste situazioni vanno e possono essere denunciate alla magistratura.

4) Abbiamo diritto di comunicare con chi riteniamo opportuno. In questo senso non è ammissibile una selezione da parte del personale dei soggetti autorizzati a entrare in contatto con noi. Ciò è molto importante perché gli operatori tendono a limitare l'accesso a coloro che possono darci una mano a praticare i nostri diritti. In questo senso è importante per coloro che sono a rischio di TSO rivolgersi alla sede di telefono viola più vicina e sottoscrivere la Procura contro i trattamenti psichiatrici coatti e l'elettroshock. La procura è un atto con il quale affermiamo le nostre volontà rispetto alle cure psichiatriche e diamo mandato ai soci del Telefono Viola di farle valere.

Il TSO, come abbiamo detto, ha la durata di 7 giorni. Alla scadenza il responsabile del reparto deve comunicare al Sindaco se ritiene necessario prorogare il trattamento obbligatorio. In caso contrario la persona viene dimessa, oppure il suo ricovero viene trasformato in 'volontario'.

La proroga del TSO avviene attraverso tutti i passaggi di cui abbiamo già parlato (ordinanza del sindaco, convalida del giudice tutelare). Anche nel caso di proroga, va richiesta la notifica per evitare di rimanere rinchiusi in reparto pur risultando formalmente volontari.

Aldilà di quello che ci lasciano a volte credere, nessuno 'firma' per la nostra scarcerazione, né è necessario che qualcuno ci accompagni o si prenda la 'responsabilità' per noi. Chi viene ricoverato (o si ricovera) in psichiatria non è una persona incapace e interdetta, per cui mantiene tutti i diritti e doveri di qualsiasi altro utente della struttura sanitaria. Una volta venuto meno il TSO, per scadenza dei termini, revoca o altro, possiamo chiedere di essere dimessi in ogni momento e tale richiesta non può essere disattesa senza integrare gli estremi di reato del sequestro di persona.
 


Un ringraziamento ad Antipsichiatria on-line per il materiale pubblicato.

Veronika


giovedì 7 marzo 2013

Se ho vinto, Se ho perso

"E' soltanto una tribu', un assembramento di tipi un po' folli che hanno deciso che il verbo essere e' molto piu' importante del verbo avere, che gli esseri sono piu' importanti degli averi. Anche noi con la nostra musichetta siamo di quelli, esponenti clown di quella razza di folli che non e' a casa sua da nessuna parte. Quello che hanno un sogno dietro gli occhi, che non sono felici perchè hanno trovato un lavoro. Forse ci potrete riconoscere per i segni sulla pelle, tatuati, bastonati, criminalizzati. Forse un po' noiosi ma con tanta voglia di vedere fuori, un giorno, quel mondo ce ci portiamo dentro." (KINA)


Stanno giocando a un gioco. Stanno giocando a non

giocare a un gioco. Se mostro loro che li vedo giocare,

infrangerò le regole e mi puniranno.

Devo giocare al loro gioco, di non vedere che vedo il gioco.

(Laing, 1970)





La poesia è tratta da "Nodi", opera di Ronald Laing, psichiatra inglese e membro attivo della clinica Tavistock, nonché "maestro riconosciuto dell’antipsichiatria".